Accordo
Art. 2
In vigore dal 30 nov 1979
Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di confine, porti ed aeroporti sottoposti a controllo veterinario da parte dello Stato nel cui territorio avviene l'importazione o il transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-2