Accordo
Art. 6
In vigore dal 30 nov 1979
I bovini, suini, ovini e caprini destinati direttamente alla macellazione devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 6, 7 e 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-6