Accordo
Art. 11
In vigore dal 30 nov 1979
1. Le carni di volatili allevati e di conigli domestici devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 14.
2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso F.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-11