Accordo

Art. 8

In vigore dal 30 nov 1979
1. I conigli e le lepri devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato negli annessi 9 e 10. Ciascuna lepre deve essere contrassegnata all'orecchio destro con tatuaggio o marca con le lettere che indicano il nome del Paese di origine dell'animale: I per la Repubblica italiana, PL per la Repubblica popolare di Polonia. 2. La selvaggina da penna deve essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 11. 3. Le api devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 12.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-8

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Art. 8 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo