Accordo
Art. 10
In vigore dal 30 nov 1979
1. Le carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) ottenuti dalla macellazione degli animali appartenenti alla specie bovina, equina (cavallo, asino e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 13.
2. Gli scambi di dette carni devono avvenire nel rispetto delle garanzie e delle condizioni zoosanitarie e tecnico-igienico-sanitarie previste dall'annesso E.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-10