Accordo
Art. 15
In vigore dal 30 nov 1979
Le uova di volatili in guscio destinate all'alimentazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 17.
Le uova sgusciate o le loro parti costitutive (tuorli, albumi) o le uova in polvere devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 18, attestante, tra l'altro, l'assenza di salmonelle o di altri agenti patogeni nel prodotto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-15