Accordo
Art. 20
In vigore dal 30 nov 1979
1. Gli animali ed i prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, enumerati nel presente accordo possono essere rifiutati dal Paese importatore se essi non rispondono alle condizioni previste dal presente accordo.
2. La decisione del veterinario di frontiera concernente il rifiuto deve essere confermata dal servizio veterinario centrale.
3. I motivi del rifiuto devono essere annotati nel certificato sanitario d'origine dal veterinario di frontiera dove è stato eseguito il controllo.
4. Nel caso di impossibilità di rinvio degli animali, i servizi veterinari centrali prenderanno immediati contatti per decidere la destinazione degli animali stessi.
Tuttavia, qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, stomatite vescicolare contagiosa, morbo di Tesclen, febbre catarrale degli ovini, vaiolo ovino, peste suina classica e peste suina africana, peste equina, encefalomieliti equine, morva, morbo coitale maligno, peste aviare e pseudopeste aviare, tutti gli animali saranno al più presto abbattuti.
Qualora gli animali siano stati riconosciuti infetti o sospetti di infezione di altre malattie contagiose saranno trattati in conformità della legislazione veterinaria del Paese importatore.
5. I prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e gli altri prodotti indicati nel presente accordo, qualora non possano essere rinviati, saranno, a spese dell'importatore, sottoposti alla distruzione o eventualmente utilizzati per uso non alimentare, previo il trattamento che sarà prescritto dal servizio veterinario centrale del Paese importatore.
6. In tutti i casi il servizio veterinario centrale del Paese importatore comunicherà nel più breve termine al servizio veterinario centrale del Paese esportatore le misure adottate e le circostanze che le hanno motivate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-20