Accordo

Art. 18

In vigore dal 30 nov 1979
Gli organi, le ghiandole, i tessuti e i liquidi organici per uso opoterapico devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso H.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-18

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Art. 18 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo