Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 30 nov 1979
Gli organi, le ghiandole, i tessuti e i liquidi organici per uso opoterapico devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso H.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-18