Accordo

Art. 21

In vigore dal 30 nov 1979
1. I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro Paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto. 2. Gli animali vivi devono essere trasportati in veicoli costruiti ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza e il benessere degli animali stessi conformemente alle norme zoofile di base stabilite dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 depositata a Strasburgo negli archivi del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-21

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Art. 21 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo