Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 30 nov 1979
1. I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro Paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto. 2. Gli animali vivi devono essere trasportati in veicoli costruiti ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza e il benessere degli animali stessi conformemente alle norme zoofile di base stabilite dalla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 depositata a Strasburgo negli archivi del Consiglio d'Europa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-21