Accordo
Art. 26
In vigore dal 30 nov 1979
1. Ciascuna delle Parti è obbligata a comunicare all'altra Parte una volta al mese la situazione sanitaria nel proprio territorio nei riguardi delle malattie degli animali considerate ufficialmente contagiose ed enumerate nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (annesso I).
2. I servizi veterinari centrali delle Parti, all'occorrenza, si scambieranno informazioni relative allo stato sanitario degli animali, ai metodi di lotta contro le malattie degli animali ed ai risultati ottenuti.
3. Alla constatazione nel territorio di una delle Parti del primo caso di una delle malattie indicate qui di seguito: peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, vaiolo ovino, afta epizootica, il servizio veterinario centrale di una delle Parti lo segnala per via telegrafica al servizio veterinario centrale dell'altra Parte;questo comunicato deve essere seguito da una informazione scritta relativa alle misure prese per combattere la malattia individuata.
4. Se nel territorio di una delle Parti insorge l'afta epizootica di tipo non esotico, il servizio veterinario centrale di una delle Parti informa il servizio veterinario centrale dell'altra Parte sul virus che ha provocato questa malattia, e, nel caso di necessità, su domanda della Parte interessata, invia il ceppo identificato e relativo antisiero per la tipizzazione.
5. Le Parti si impegnano a comunicarsi i sottotipi e le varianti dei virus A, O, C utilizzati per la preparazione del vaccino antiaftoso destinato alla vaccinazione dei ruminanti da esportare.
Per la preparazione del suddetto vaccino non possono essere utilizzati tipi di virus, o varianti esotici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-26