Accordo

Art. 22

In vigore dal 30 nov 1979
1. In caso di insorgenza, sul territorio di una delle Parti, di afta epizootica da virus di tipo esotico o variante esotica, di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa bovina, di peste equina, di peste suina africana, di paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), morbo coitale maligno e morva, il Ministero della sanità italiano o il Ministero dell'agricoltura polacco sospenderanno immediatamente e per un periodo non inferiore a dodici mesi a partire dall'ultimo caso di malattia l'esportazione dall'intero territorio del Paese degli animali ricettivi alle predette malattie e dei relativi prodotti anche allo stato grezzo nonché degli altri prodotti che possano costituire veicolo di contagio. Anche se il Paese esportatore è indenne dalle malattie di cui al precedente comma, non potranno essere rilasciati certificati sanitari per l'esportazione di animali vivi (e delle relative carni) vaccinati contro le suddette malattie prima che siano trascorsi dodici mesi dalla vaccinazione. 2. In caso di insorgenza di stomatite vescicolare contagiosa e di febbre catarrale degli ovini (blue tongue) saranno adottate le misure restrittive di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo limitatamente agli animali vivi recettivi e per un periodo di sei mesi a partire dall'ultimo caso di malattia. 3. In caso di insorgenza di vaiolo ovino, malattia vescicolare dei suini, encefalomieliti equine, saranno adottate le misure restrittive di cui al paragrafo 1 del presente articolo limitatamente agli animali vivi recettivi e per un periodo di tre mesi a partire dall'ultimo caso di malattia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-22

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Art. 22 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo