Accordo

Art. 19

In vigore dal 30 nov 1979
I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farina di carne, di ossa, di sangue, di latte) devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 21.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-19

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Art. 19 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo