Accordo
Art. 19
27 / 43In vigore dal 30 nov 1979
I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farina di carne, di ossa, di sangue, di latte) devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 21.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-19