Accordo

Art. 23

In vigore dal 30 nov 1979
1. In caso di constatazione di una delle malattie indicate all' o in caso di propagazione di altre malattie contagiose degli animali sul territorio di una delle Parti, l'altra Parte può proibire o limitare l'importazione e il transito degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e di tutti i prodotti che possono costituire veicolo di contagio. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate nei riguardi degli animali vaccinati e delle relative carni quando la vaccinazione possa costituire pericolo di contagio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-23

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Art. 23 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo