Annesso E
Art. 1
In vigore dal 30 nov 1979
La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo.
Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati.
ANNESSO E
ELENCO DELLE GARANZIE E DELLE CONDIZIONI ZOOSANITARIE E TECNICO-IGIENICO SANITARIE PER GLI SCAMBI DI CARNI BOVINE, EQUINE, SUINE, OVINE E CAPRINE TRA ITALIA E POLONIA.
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Le carni bovine, equine (cavallo, asino, mulo), suine, ovine, caprine, con o senz'osso, refrigerate o congelate, destinate agli scambi italo-polacchi devono:
a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto o di carni disossate, in laboratori di selezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dalle autorità centrali veterinarie del Paese esportatore idonei all'esportazione, in conformità delle disposizioni di cui ai capitoli I, II, II dell'allegato A;
b) provenire da animali nati ed allevati nel territorio del Paese esportatore o da animali che abbiano soggiornato nel territorio del Paese esportatore da almeno tre mesi prima del giorno della loro macellazione. Sarà comunque sospesa l'importazione di carni qualora il Paese esportatore introduca nel proprio territorio animali o carni da Paesi nei confronti dei quali il Paese importatore abbia fatto divieto d'importazione per ragioni d'ordine epizootico od igienico-sanitario per i suddetti animali o carni o prodotti;
c) provenire da animali originari da azienda nella quale non si sia verificato;
alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la macellazione, per gli animali di specie bovina, ovina, caprina e suina;
alcun caso di brucellosi nei 42 giorni precedenti la macellazione per gli animali di specie bovina, ovina caprina e suina;
alcun caso di peste suina classica nei 40 giorni precedenti la macellazione, per gli animali di specie suina, carbonchio ematico nei 15 giorni precedenti la macellazione per gli animali di specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.
d) provenire da animali originari da zona nella quale, entro il raggio di 10 chilometri, non si siano verificati:
alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la macellazione, per gli animali della specie bovina, suina, ovina, caprina;
alcun caso di peste suina classica, per gli animali della specie suina, nei 40 giorni precedenti la macellazione;
e) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera a), conformemente alle disposizioni degli allegati A e B;
f) provenire da animali da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani ed atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato B;
g) essere state sottoposte a ispezione sanitaria veterinaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato B e non aver presentato alcuna alterazione ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate, sempre che sia stato constatato, se necessario per mezzo anche di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
h) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;
i) essere munite di bollo, in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato C;
j) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato B e del capitolo IX dell'allegato C;
l) essere conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dalle autorità centrali veterinarie del Paese esportatore e posti sotto controllo veterinario, qualora si tratti di carni congelate ottenute negli stabilimenti di cui alla precedente lettera a), ma stoccate in depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei suddetti stabilimenti, in attesa della spedizione; in detti depositi è fatto divieto di manipolare le carni destinate all'esportazione;
m) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C;
n) aver subito, se appartenenti alla specie suina, un esame trichinoscopico con esito negativo;
Nei comuni in cui sono stati allevati i suini dai quali sono state ottenute le carni, come pure nei comuni limitrofi non si sono verificati casi di trichinosi negli ultimi tre anni e, in ogni caso, il voivodato (per la Polonia) o la provincia (per l'Italia) d'origine dei suini stessi deve essere indenne da trichinosi da almeno 3 anni; ovvero: nei voivodati (per la Polonia) o nelle province (per l'Italia) in cui sono stati allevati detti suini non si sono verificati casi di trichinosi nei tre anni precedenti il giorno della macellazione e le carni sono state conservate a -30 gradi C per 12 giorni o a -25 gradi C per 25 giorni;
o) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello indicate nell'annesso 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-ae-1