Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 30 nov 1979
Le uova di volatili in guscio destinate all'alimentazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 17. Le uova sgusciate o le loro parti costitutive (tuorli, albumi) o le uova in polvere devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 18, attestante, tra l'altro, l'assenza di salmonelle o di altri agenti patogeni nel prodotto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-15