Accordo
Art. 12
In vigore dal 30 nov 1979
1. La selvaggina da penna e le lepri uccise, refrigerate o congelate, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 15.
2. La selvaggina da penna uccisa deve essere presentata in carcasse intere eviscerate, spennata o non.
Le lepri uccise devono essere presentate in carcasse intere eviscerate, con o senza pelle.
3. A comprova dell'avvenuta ispezione sanitaria la selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere contrassegnate da un bollo a placca di materiale resistente, conforme alle esigenze dell'igiene e tale da non poter essere reimpiegato.
Il bollo a placca deve recare in caratteri perfettamente leggibili:
nella parte superiore:
la sigla IT per l'Italia;
la scritta, in lettere maiuscole, POLSKA per la Polonia;
al centro:
il numero di riconoscimento dello stabilimento di lavorazione; nella parte inferiore:
la sigla CEE, per l'Italia
la sigla INSP, per la Polonia.
4. La selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere imballate in contenitori (casse, cartoni) nuovi, sufficientemente solidi e resistenti ed igienicamente rispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-12