Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 30 nov 1979
1. La selvaggina da penna e le lepri uccise, refrigerate o congelate, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 15. 2. La selvaggina da penna uccisa deve essere presentata in carcasse intere eviscerate, spennata o non. Le lepri uccise devono essere presentate in carcasse intere eviscerate, con o senza pelle. 3. A comprova dell'avvenuta ispezione sanitaria la selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere contrassegnate da un bollo a placca di materiale resistente, conforme alle esigenze dell'igiene e tale da non poter essere reimpiegato. Il bollo a placca deve recare in caratteri perfettamente leggibili: nella parte superiore: la sigla IT per l'Italia; la scritta, in lettere maiuscole, POLSKA per la Polonia; al centro: il numero di riconoscimento dello stabilimento di lavorazione; nella parte inferiore: la sigla CEE, per l'Italia la sigla INSP, per la Polonia. 4. La selvaggina da penna e le lepri uccise devono essere imballate in contenitori (casse, cartoni) nuovi, sufficientemente solidi e resistenti ed igienicamente rispondenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-12