Accordo

Art. 4

In vigore dal 30 nov 1979
1. I solipedi domestici, quale che sia la loro destinazione devono essere accompagnati da un certificato sanitario secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2. 2. I solipedi domestici destinati direttamente al macello vengono bollati con un marchio a fuoco sullo zoccolo anteriore destro con un numero progressivo e sullo zoccolo anteriore sinistro con un marchio a fuoco recante le lettere indicanti il nome del Paese di origine dell'animale: I per la Repubblica italiana e PL per la Repubblica popolare di Polonia. L'importazione di solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformità alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel Paese importatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-4

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Art. 4 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo