Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 30 nov 1979
La presente convenzione non pregiudica gli impegni derivanti a ciascuna delle Parti contraenti in virtù della loro rispettiva partecipazione a trattati e ad accordi internazionali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-6