Convenzione
Art. 5
5 / 43In vigore dal 30 nov 1979
1. La difficoltà che potranno essere riscontrate nell'applicazione della presente convenzione e dell'accordo negoziato sulla base dell' della stessa convenzione saranno esaminate da una commissione mista.
2. La commissione mista sarà composta da tre membri per Parte, tra i quali almeno due per ciascuna Parte dovranno essere veterinari appartenenti al servizio veterinario centrale.
3. La commissione mista si riunirà alternativamente a Roma e a Varsavia nei termini che saranno concordati dalle Parti ogni qualvolta le Parti stesse lo riterranno necessario.
4. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, non risolte in sede di commissione mista, saranno regolate per via diplomatica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-5