Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 30 nov 1979
1. La presente convenzione entrerà in vigore dopo quindici giorni a partire dalla data in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure richieste a tal fine dai rispettivi ordinamenti. 2. La presente convenzione rimarrà in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti avrà comunicato per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validità della convenzione. FATTO a Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, i due resti facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia Andrzej KACALA Per il Governo della Repubblica italiana Bruno VECCHIARELLI Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-8