Annesso E
Art. 2
In vigore dal 30 nov 1979
Possono inoltre essere destinate agli scambi le carni ottenute:
da verri e suini criptorchidi;
da animali macellati d'urgenza;
da animali in scadente stato di nutrizione;
da animali nei quali sia stata constatata una qualsiasi forma di tubercolosi oppure la presenza di uno o più cisticerchi;
da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale od antiormonale a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana.
Sono parimenti vietati gli scambi di:
parti di carcassa o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche, nonché malformazioni e le alterazioni di cui alla lettera g) del precedente ;
carni di colore, odore, sapore e consistenza anormale;
carni immature;
carni trattate con sostanze coloranti o conservanti, con sostanze inteneritrici, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana;
carni contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legge del Paese importatore;
carni venute a contatto con sostanze che influiscano sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrità, genuinità e conservabilità;
carni adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-ae-2