Annesso E

Art. 2

In vigore dal 30 nov 1979
Possono inoltre essere destinate agli scambi le carni ottenute: da verri e suini criptorchidi; da animali macellati d'urgenza; da animali in scadente stato di nutrizione; da animali nei quali sia stata constatata una qualsiasi forma di tubercolosi oppure la presenza di uno o più cisticerchi; da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale od antiormonale a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana. Sono parimenti vietati gli scambi di: parti di carcassa o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche, nonché malformazioni e le alterazioni di cui alla lettera g) del precedente ; carni di colore, odore, sapore e consistenza anormale; carni immature; carni trattate con sostanze coloranti o conservanti, con sostanze inteneritrici, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana; carni contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legge del Paese importatore; carni venute a contatto con sostanze che influiscano sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrità, genuinità e conservabilità; carni adulterate, insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-ae-2

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