Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 24

Reclami e incidenti - Validità del voto

In vigore dal 23 ott 1977
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono quelle di cui agli allegati A e B o non portano il bollo richiesto dall'; 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-24

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Art. 24 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Reclami e incidenti - Validità del voto | Portale Normativo