Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 22

Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio

In vigore dal 17 feb 1979
Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 20 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale. Provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore 8 del giorno successivo, per procedere allo scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni, nel caso che il decreto di indizione delle elezioni, a norma dell', stabilisca che le operazioni di votazioni debbono protrarsi fino alle ore antimeridiane del giorno successivo. Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio | Portale Normativo