Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 27
Svolgimento contemporaneo di elezioni per i rappresentanti di più consigli di amministrazione
In vigore dal 23 ott 1977
Nelle amministrazioni con più consigli di amministrazione le elezioni per il rinnovo dei relativi rappresentanti possono essere indette contemporaneamente, sentiti i consigli di amministrazione interessati. Si prescinde dai pareri dei consigli di amministrazione qualora non siano espressi entro 15 giorni dalla data di convocazione.
In tal caso i componenti della commissione elettorale centrale e quelli delle commissioni elettorali circoscrizionali sono scelti dal Ministro su terne proposte dai consigli di amministrazione interessati alla consultazione, in modo che sia proporzionalmente assicurata la rappresentanza di ciascun consiglio, sempre che i consigli stessi propongano tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione.
Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
1) salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli elettori vengono assegnati, con liste distinte, ad un unico seggio, che, in tal caso, sarà dotato di tante urne e tante cassette quanti sono i consigli per i cui rappresentanti si vota;
2) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio la scheda, di colore diverse) a seconda del consiglio di amministrazione per i cui rappresentanti è interessato a votare, e, dopo aver espresso il voto, la riconsegna al presidente, il quale la pone nella relativa urna;
3) il presidente procede alle operazioni di scrutinio secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla commissione elettorale centrale;
4) i verbali delle operazioni elettorali devono essere compilati distintamente per ciascuna elezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-27