Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 29

Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti

In vigore dal 17 feb 1979
La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le commissioni circoscrizionali, procede allo esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi o contestazioni, previsti dal precedente . Procede, poi, allo scrutinio generale delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti. Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di ciascun candidato nelle varie circoscrizioni. Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti. Ultimata la suddetta operazione, la commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quella dei candidati da eleggere quali titolari e quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente suddetto. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei posti spettanti alla lista stessa, nel limite massimo della metà del numero dei rappresentanti titolari e di quello dei supplenti da eleggere, elevato a due terzi per la lista che abbia ottenuto oltre il settantacinque per cento dei voti validi. I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, anche ove sia superato il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel precedente comma. In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso che anche tra queste ultime si verifichi la parità, vengono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si dichiarano eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali. I posti di rappresentanti supplenti spettanti a ciascuna lista in numero pari a quello dei titolari eletti, sono attribuiti ai candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dai titolari medesimi. La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale delle elezioni, che dovrà essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti. Un esemplare del verbale, con i verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli seggi ed i relativi atti e documenti, sono depositati presso l'ufficio del personale; il secondo esemplare è rimesso al Ministro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti | Portale Normativo