Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 31
Propaganda elettorale
In vigore dal 23 ott 1977
I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.
L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.
Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale.
La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione generale, o ufficio centrale equiparato, per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici è vietata.
La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista alle competenti commissioni elettorali circoscrizionali, entro il termine di cui al precedente secondo comma.
Le commissioni elettorali circoscrizionali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; comunicano il diario medesimo ai capi degli uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al precedente comma Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione.
Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-31