Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 25

Verbale del seggio e formazione dei plichi

In vigore dal 23 ott 1977
Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare. Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione: a) della composizione del seggio; b) del numero del bollo del seggio; c) del numero degli elettori e di quello dei votanti; d) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di essa, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati; e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente , delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati; f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate. Compilato il verbale il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché in plichi separati: 1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati; 2) le schede valide; 3) la lista della votazione. Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale circoscrizionale. Il secondo esemplare del verbale e quello dei prospetti di scrutinio deve essere consigliato per la conservazione agli atti, al capo dell'ufficio presso il quale è stato istituito il seggio. Nella ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al comma quarto dell', ii presidente rimette subito alla commissione elettorale circoscrizionale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: "operazioni non ultimate". La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-25

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Art. 25 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Verbale del seggio e formazione dei plichi | Portale Normativo