Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 21

Voto di preferenza

In vigore dal 23 ott 1977
L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore alla metà di quello complessivo dei rappresentanti e supplenti da eleggere. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-21

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Art. 21 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Voto di preferenza | Portale Normativo