Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 19

Votazione degli elettori fisicamente impediti

In vigore dal 23 ott 1977
Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista sezionale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dello accompagnatore. Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitaria o dal medico condotto. Il certificato esibito è allegato al verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-19

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Art. 19 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Votazione degli elettori fisicamente impediti | Portale Normativo