Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 14
Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali
In vigore dal 23 ott 1977
La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto e la firma di uno dei rappresentanti di cui alla lettera e) dell' deve essere autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al precedente .
Le designazioni potranno essere presentate entro il giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni insieme alle carte ed agli oggetti di cui all', ovvero direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-14