Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 13
Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature
In vigore dal 23 ott 1977
La commissione elettorale centrale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente invia alle commissioni elettorali circoscrizionali:
a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;
b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni medesime.
La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:
1) fa stampare le liste dei candidati, con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;
2) invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perché siano affisse, a decorrere dal 10° giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;
3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.
Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di identico colore, debbono avere le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista devono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Le schede debbono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-13