Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 10
Formazione delle liste dei candidati
In vigore dal 17 feb 1979
Le liste dei candidati possono essere presentate:
a) dalle organizzazioni sindacali del personale rappresentate nel consiglio di amministrazione nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione e nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) dalle altre organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'amministrazione, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a quello stabilito dalla successiva lettera c);
c) da:
non meno di venti elettori per le amministrazioni i cui ruoli organici del personale rappresentato in seno agli organi indicati nell' comprendono un numero complessivo di posti non superiore a mille;
non meno di quaranta per le amministrazioni con un numero di posti da milleuno a diecimila;
non meno di settanta per le amministrazioni con un numero di posti da diecimilauno a ventimila;
non meno di centoventi per le amministrazioni con un numero di posti da ventimilauno a trentacinquemila;
non meno di duecento per le amministrazioni con un numero di posti superiore a trentacinquemila Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, nè può presentarne alcuna.
Con la lista devono essere presentati:
a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo ;
b) i certificati di cui al citato per ognuno dei presentatori;
c) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell' della legge 28 ottobre 1970, n. 775, rilasciato con le modalità di cui all';
d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;
e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare per ciascun seggio non più di due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori della circoscrizione.
La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, dal trentacinquesimo al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.
L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.
Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-10