Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 9

Componenti dei seggi elettorali

In vigore dal 23 ott 1977
In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il decimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta agli interessati entro le ventiquattro ore successive. Costoro sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa. Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio. I presidenti di seggio devono essere designati tra gli impiegati di ruolo in possesso almeno della licenza di scuola media superiore. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ove alcuni nominati non possano assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale perché possa provvedere alla loro surrogazione. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore più anziano di età, il quale viene a sua volta sostituito nelle funzioni di scrutatore con le modalità di cui al secondo comma del successivo .
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Art. 9 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Componenti dei seggi elettorali | Portale Normativo