Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 5
Adempimenti della commissione elettorale centrale
In vigore dal 23 ott 1977
Oltre agli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale:
1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nell'attuazione del presente regolamento;
2) deferisce all'amministrazione, perché siano sottoposti a procedimento disciplinare, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-5