Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 7

Seggi e liste elettorali

In vigore dal 17 feb 1979
Presso la sede dell'amministrazione centrale e presso quelle territoriali nelle quali sono ubicati gli uffici periferici è istituito un seggio elettorale quando sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 400. Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 400 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali. Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circoscrizionale e con le modalità previste dal successivo . La determinazione del numero dei seggi da istituire e la assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio e una degli elettori che votano per corrispondenza. Per gli elettori che votano per corrispondenza la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione. La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per l'attestazione dell'avvenuta votazione. Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio nella sede di servizio in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità. Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche. L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-7

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