Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 19-bis
Votazioni per corrispondenza.
In vigore dal 17 feb 1979
La commissione elettorale circoscrizionale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, in relazione a quanto prevista dal comma primo del precedente , emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale, che dovrà provvedere allo spoglio.
Tali istruzioni devono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.
Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale all'elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e ad un volantino indicante il giorno previsto dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.
L'invio della scheda votata è effettuato dall'elettore il quale, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato deve essere rimesso, a mezzo di raccomandata di servizio, alla commissione elettorale circoscrizionale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione.
Fa fede la data del timbro postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-19-bis