Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 40

Attribuzioni

In vigore dal 23 ott 1977
Tutte le attribuzioni demandate al Ministero dal presente regolamento sono esercitate per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti dai rispettivi presidenti e per l'Avvocatura generale dello Stato dall'avvocato generale. Le commissioni elettorali centrali di cui al precedente sono presiedute presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere e presso l'Avvocatura generale dello Stato da un avvocato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-40

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Art. 40 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Attribuzioni | Portale Normativo