Art. 40 · Attribuzioni
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 40

39 / 42

Attribuzioni

In vigore dal 23 ott 1977
Tutte le attribuzioni demandate al Ministero dal presente regolamento sono esercitate per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti dai rispettivi presidenti e per l'Avvocatura generale dello Stato dall'avvocato generale. Le commissioni elettorali centrali di cui al precedente sono presiedute presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere e presso l'Avvocatura generale dello Stato da un avvocato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-40