Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 40
39 / 42Attribuzioni
In vigore dal 23 ott 1977
Tutte le attribuzioni demandate al Ministero dal presente regolamento sono esercitate per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti dai rispettivi presidenti e per l'Avvocatura generale dello Stato dall'avvocato generale.
Le commissioni elettorali centrali di cui al precedente sono presiedute presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere e presso l'Avvocatura generale dello Stato da un avvocato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-40