Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 42
Spese
In vigore dal 23 ott 1977
Le spese occorrenti per le elezioni previste dal presente regolamento sono a carico delle singole amministrazioni interessate, le quali provvedono alle necessarie forniture con le modalità di cui all'art. 8, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
ALLEGATI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-42