Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 42

Spese

In vigore dal 23 ott 1977
Le spese occorrenti per le elezioni previste dal presente regolamento sono a carico delle singole amministrazioni interessate, le quali provvedono alle necessarie forniture con le modalità di cui all'art. 8, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI ALLEGATI
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Art. 42 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Spese | Portale Normativo