Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 16
Materiale elettorale
In vigore dal 23 ott 1977
La commissione elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale di sezione:
a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
b) la lista degli elettori del seggio;
c) due copie delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;
d) il pacco delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
e) un congruo numero di matite indelebili, l'urna e quanto altro occorra per la votazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-16