Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 20

Ammissione al voto

In vigore dal 23 ott 1977
Salvo il disposto dei commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio. L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio di questa previa consegna di una attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione. I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio. Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio. L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza vota nel seggio della propria amministrazione, cui è iscritto, con l'indicazione della sua speciale posizione di stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-20

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Art. 20 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Ammissione al voto | Portale Normativo