Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 23

Operazioni di scrutinio

In vigore dal 17 feb 1979
Alle ore 8 del giorno successivo a quello della votazione, il presidente ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, inizia le operazioni di scrutinio oppure dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce. Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome. Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore 14 se la votazione è stata chiusa il giorno precedente ed entro le ore 20 se la votazione è stata chiusa alle ore 14 dello stesso giorno. Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-23

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Art. 23 Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. — Operazioni di scrutinio | Portale Normativo