Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 24
23 / 42Reclami e incidenti - Validità del voto
In vigore dal 23 ott 1977
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
Sono nulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati A e B o non portano il bollo richiesto dall';
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-24