Art. 6

In vigore dal 25 nov 1977
Le maggiori spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavalcavia, dei sottovia e dei meccanismi protettivi di custodia costruiti dalla ferrovia statale o privata, su richiesta degli aventi diritto agli attraversamenti, ai sensi del primo comma dell' della legge, determinate forfettariamente e mediante capitalizzazione, al cento per cinque, della stimata spesa media annua, graveranno sugli aventi diritto di cui sopra, che dovranno anticiparle in unica soluzione. Le eventuali maggiori spese per la custodia degli attraversamenti protetti dai meccanismi di cui al comma precedente resteranno pure a carico dei medesimi aventi diritto. I termini e le modalità di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-6

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