Art. 1

In vigore dal 25 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 29 maggio 1969, n. 315; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici; Decreta: . Nel presente decreto con il termine "legge" è indicata la legge 29 maggio 1969, n. 315, recante nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.
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