Art. 1
In vigore dal 25 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 29 maggio 1969, n. 315;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici;
Decreta:
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Nel presente decreto con il termine "legge" è indicata la legge 29 maggio 1969, n. 315, recante nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-1