Art. 4
In vigore dal 25 nov 1977
Gli aventi diritto all'attraversamento ai quali sia stato espropriato il diritto stesso con interclusione di loro fondi, sono obbligati a prendere in consegna, ai fini della loro manutenzione, i nuovi tratti di strada sostitutivi, e per loro costruiti, entro il termine di un mese dalla data dell'invito che sarà loro rivolto.
A compenso degli oneri di manutenzione di tali strade l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione corrisponderanno agli aventi diritto, subito dopo il passaggio di consegna, un indennizzo una tantum pari alla capitalizzazione al cento per cinque della stimata spesa media annua di manutenzione delle strade medesime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-01;1101#art-4